
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER STRANIERI
I cittadini stranieri dovranno produrre anche la seguente documentazione:
1. Documento d’identità
valido
2. Nulla-osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità
di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato
o Ambasciata). Informarsi presso tale Autorità sulle modalità
da seguire per il rilascio del Nulla-Osta. E’ necessaria la
legalizzazione presso la Prefettura di Firenze
della firma del Console o Ambasciatore con marca da bollo da €
14,62).
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Belgio; Bosnia Erzegovina; Cipro; Croazia; Danimarca; Francia; Gran
Bretagna; Grecia; Irlanda; Liechtenstein; Lussemburgo; Macedonia;
Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Rep. Ceca; Rep. Moldova;
Serbia-Montenegro (ex Jugoslavia); Slovenia; Spagna; Svezia; Turchia.
Il nulla-osta deve indicare: che non vi sono
impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza,
cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza
e domicilio, stato libero.
Se il cittadino è iscritto all’anagrafe
di un Comune italiano indicare, come residenza, questo Comune; se
non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune
di residenza all’estero.
Se il cittadino è residente o domiciliato
in Italia, è soggetto alla pubblicazione di matrimonio, e
deve quindi produrre anche l’atto di nascita. Qualora il nulla-osta
comprenda anche le generalità dei genitori non è necessario
l’atto di nascita.
Per la donna divorziata o vedova da meno di
300 giorni occorre l’autorizzazione del Tribunale.
Se lo straniero non conosce perfettamente
la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore–interprete
(maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la
celebrazione, munito di un documento d’identità.
E’ esente dalla legalizzazione l’atto
di nascita redatto su modulo internazionale (plurilingue), rilasciato
dall’Autorità competente nello Stato d’origine,
purché tale Stato abbia aderito alla convenzione internazionale
in merito.
casi particolari:
Cittadino di nazionalità austriaca,
svizzera e tedesca:
produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio
dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello
Stato di origine (esente da legalizzazione).
Il cittadino di nazionalità statunitense
deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America
in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, con
marca da bollo da € 14,62;
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre
il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con
due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente:
Console Italiano all'Estero, Tribunale di Firenze o Notaio.
Il cittadino di nazionalità australiana
deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia,
la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura con marca da
bollo da € 14,62 );
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre
il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con
quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente
(all'estero il Console Italiano).
Per la donna divorziata o vedova
occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio.
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MATRIMONIO PER CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI E NON DOMICILIATI
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PER CITTADINI GIAPPONESI NON RESIDENTI E NON DOMICILIATI IN ITALIA
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MATRIMONIO EBRAICO
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