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le leggi sul matrimonio ...
Dalla Costituzione:
Art.29. La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza morale
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Dal Codice Civile:
Art.143. Diritti
e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti
e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia
e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale
o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art.143bis. Cognome
della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva
durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art.144. Indirizzo
della vita familiare e residenza della famiglia.
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato
Art.147. Doveri verso
i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere,
istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art.148. Concorso
negli oneri.
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo
precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando
i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi
o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire
ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere
i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza
di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni,
può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato,
in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge
o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione
della prole.
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