
TIPOLOGIE DI RITO E DOCUMENTI NECESSARI
Matrimonio religioso
Canonico (solo in Chiesa) e Concordatario
(prima in Comune e poi in Chiesa)
Luogo di celebrazione: chiesa scelta dagli
sposiPersona officiante: Ministro del culto cattolico (Parroco)
Documenti necessari:

Attestato di frequenza al corso prematrimoniale:
il corso preparatorio al matrimonio richiesto dalla Chiesa cattolica
deve essere seguito presso una delle Parrocchie di provenienza o
in una terza a scelta; la durata del corso solitamente non supera
i 2 mesi.
Certificato di battesimo ad uso matrimonio: deve
essere rilasciato da non più di 6 mesi; è rilasciato
dalla Chiesa in cui è stato ricevuto il sacramento,qualora
fosse impossibile procurarsi tale certificato (sia recente che vecchio),
sarà sufficiente andare dal Parroco che officerà la
cerimonia insieme ad un'altra persona (cristiana) che confermi il
ricevimento del sacramento.
Certificato di Cresima: (deve essere richiesto
dal Parroco della Chiesa ove si è tenuto il battesimo); solitamente
la Cresima è annotata già nel certificato di Battesimo,
ma qualora così non fosse, il certificato dev'essere richiesto
nella parrocchia ove si è svolta la cerimonia.

Prova di Stato Libero Ecclesiastico della persona:
necessaria qualora uno dei due sposi, dopo il 16° anno di età,
è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. Tale
prova può avvenire di fronte a due testimoni che conoscevano
lo sposo/la sposa nel periodo in cui risiedeva in altra diocesi;
nell'impossibilità a raccogliere la testimonianza di 2 persone
conoscenti, la prova avverrà tramite giuramento dell'interessato/a.
Presentati tali atti, il parroco consegna
ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni civili da
parte del Comune.
E' la volta adesso dei documenti per la prassi civile,
per cui i nubendi dovranno dichiarare:
• Nome,
cognome, luogo e data di nascita
• Residenza e Cittadinanza
• Libertà di Stato:
dichiarazione di non essere vincolati da precedente matrimonio ex
art. 86 c.c. (divorziati, vedovi, nullità del precedente
matrimonio)
Assenza di impedimenti di parentela, affinità,
adozione o affiliazione ex art. 87 c.c.
Assenza di una dichiarazione di interdizione per infermità
mentale ex art. 85 c.c.
Di non avere pendente una condanna per omicidio
consumato o tentato ex art. 88 c.c.
Ricevute queste dichiarazioni, l'ufficiale
di Stato Civile redige il processo verbale (prima era
il Registro delle Pubblicazioni), lo sottoscrive insieme ai
due futuri sposi e verifica quanto dichiarato acquisendo i documenti
d'ufficio.
Verificata la veridicità delle dichiarazioni,
l'Ufficiale espone l'Atto di Pubblicazione per 8 giorni
interi, trascorsi i quali rilascia il certificato di avvenuta
pubblicazione, nulla osta al matrimonio.
Tale documento, insieme a quelli religiosi
sopra descritti, sarà consegnato al parroco, che interrogherà
separatamente i due futuri sposi (è il c.d. "consenso").
Accertata l'assenza di irregolarità,
il parroco provvede alle "Pubblicazioni religiose",
che conterranno le generalità degli sposi e il luogo in cui
intendono celebrare il matrimonio. Vengono esposte nella
parrocchia di appartenenza, o in entrambe qualora i futuri
sposi appartengano a parrocchie diverse.
Qualora la coppia abbia deciso di sposarsi
in una diocesi diversa da quella di appartenenza, il parroco di
quest'ultima rilascia un modulo denominato "stato dei
documenti" che, vidimato dalla Curia, andrà
consegnato alla Parrocchia prescelta per poter procedere al matrimonio.
Subito dopo la celebrazione, il parroco compila
l'atto di matrimonio in duplice originale ed entro
i successivi 5 giorni ne trasmette una copia all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui è avvenuta la celebrazione.
L'Ufficiale trascrive l'atto il giorno seguente e comunica l'avvenuto
adempimento al parroco.
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