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TIPOLOGIE DI RITO E DOCUMENTI NECESSARI

Matrimonio religioso

Canonico (solo in Chiesa) e Concordatario (prima in Comune e poi in Chiesa)

Luogo di celebrazione: chiesa scelta dagli sposiPersona officiante: Ministro del culto cattolico (Parroco)

Documenti necessari:

Attestato di frequenza al corso prematrimoniale: il corso preparatorio al matrimonio richiesto dalla Chiesa cattolica deve essere seguito presso una delle Parrocchie di provenienza o in una terza a scelta; la durata del corso solitamente non supera i 2 mesi.

Certificato di battesimo ad uso matrimonio: deve essere rilasciato da non più di 6 mesi; è rilasciato dalla Chiesa in cui è stato ricevuto il sacramento,qualora fosse impossibile procurarsi tale certificato (sia recente che vecchio), sarà sufficiente andare dal Parroco che officerà la cerimonia insieme ad un'altra persona (cristiana) che confermi il ricevimento del sacramento.

Certificato di Cresima: (deve essere richiesto dal Parroco della Chiesa ove si è tenuto il battesimo); solitamente la Cresima è annotata già nel certificato di Battesimo, ma qualora così non fosse, il certificato dev'essere richiesto nella parrocchia ove si è svolta la cerimonia.

Prova di Stato Libero Ecclesiastico della persona: necessaria qualora uno dei due sposi, dopo il 16° anno di età, è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. Tale prova può avvenire di fronte a due testimoni che conoscevano lo sposo/la sposa nel periodo in cui risiedeva in altra diocesi; nell'impossibilità a raccogliere la testimonianza di 2 persone conoscenti, la prova avverrà tramite giuramento dell'interessato/a.

Presentati tali atti, il parroco consegna ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni civili da parte del Comune.

E' la volta adesso dei documenti per la prassi civile, per cui i nubendi dovranno dichiarare:

Nome, cognome, luogo e data di nascita
Residenza e Cittadinanza
Libertà di Stato: dichiarazione di non essere vincolati da precedente matrimonio ex art. 86 c.c. (divorziati, vedovi, nullità del precedente matrimonio)

Assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione ex art. 87 c.c.

Assenza di una dichiarazione di interdizione per infermità mentale ex art. 85 c.c.

Di non avere pendente una condanna per omicidio consumato o tentato ex art. 88 c.c.

Ricevute queste dichiarazioni, l'ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale (prima era il Registro delle Pubblicazioni), lo sottoscrive insieme ai due futuri sposi e verifica quanto dichiarato acquisendo i documenti d'ufficio.

Verificata la veridicità delle dichiarazioni, l'Ufficiale espone l'Atto di Pubblicazione per 8 giorni interi, trascorsi i quali rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione, nulla osta al matrimonio.

Tale documento, insieme a quelli religiosi sopra descritti, sarà consegnato al parroco, che interrogherà separatamente i due futuri sposi (è il c.d. "consenso").

Accertata l'assenza di irregolarità, il parroco provvede alle "Pubblicazioni religiose", che conterranno le generalità degli sposi e il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio. Vengono esposte nella parrocchia di appartenenza, o in entrambe qualora i futuri sposi appartengano a parrocchie diverse.

Qualora la coppia abbia deciso di sposarsi in una diocesi diversa da quella di appartenenza, il parroco di quest'ultima rilascia un modulo denominato "stato dei documenti" che, vidimato dalla Curia, andrà consegnato alla Parrocchia prescelta per poter procedere al matrimonio.

Subito dopo la celebrazione, il parroco compila l'atto di matrimonio in duplice originale ed entro i successivi 5 giorni ne trasmette una copia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la celebrazione.
L'Ufficiale trascrive l'atto il giorno seguente e comunica l'avvenuto adempimento al parroco.


 

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