
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE...
La
scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI
(art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti
patrimoniali, art.30 legge 228/95) può essere dichiarata
nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno
preavviso:
1. all’Ufficio di Stato Civile nel caso di
matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto
nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta,
il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali
dei coniugi e’ della COMUNIONE DEI BENI (art.159
C.C.).
Resta
salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali
per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo, la
celebrazione del matrimonio. Sarà quindi il notaio a trasmettere
l’atto al Comune dove e’ avvenuto il matrimonio, per
l’annotazione e la conseguente certificazione.
Gli sposi potranno ottenere il rilascio del
libretto internazionale di famiglia richiedendolo al Comune in cui
sarà celebrato il matrimonio civile o religioso.
Il libretto potrà essere richiesto
anche successivamente al matrimonio.
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